Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
Gentili clienti,
vi informiamo che sono state introdotte nuove modifiche al DLgs 81/08, in particolare all’articolo 27 che introduce il sistema della patente a punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).
Le nuove disposizioni avranno efficacia a partire dal 01 ottobre 2024.
REQUISITI:
Per poter ottenere la patente, le imprese e i lavoratori autonomi, oltre a quanto già previsto dal Decreto Legge 19/2024 (iscrizione alla CCIAA, osservanza della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, possesso di DURC, nonché di DVR e DURF nei casi previsti dalla normativa), devono anche dimostrare l’avvenuta designazione del RSPP, se previsto.
Per la dimostrazione di quanto richiesto, viene introdotta la possibilità per imprese e lavoratori autonomi di ricorrere all’autocertificazione di possesso dei requisiti ai sensi del DPR 445/2000.
Sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti fuori dell’Italia sarà sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Viene confermata la non necessità del possesso della patente a punti per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, precisando che deve essere in classifica pari o superiore alla III.
PUNTI:
La patente rilasciata ha inizialmente un punteggio pari a 30 punti (o crediti) e consente di operare fino a quando sono presenti almeno 15 crediti.
È stato introdotto un allegato specifico che individua le violazioni e la decurtazione corrispondente prevista.
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
La decurtazione dei punti è correlata alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi; sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 divenute definitive.
Tali provvedimenti definitivi sono comunicati, entro 30 giorni, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
Qualora durante un controllo effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la non veridicità dell’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti, la patente viene revocata.
SANZIONI:
Alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza patente o con patente con meno di 15 punti, è applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000.
Ulteriori indicazioni verranno fornite non appena disponibili i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
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