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DURC – documento unico regolarità contributiva

Novità SAPE

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), che viene rilasciato da Inps, Inail e Casse Edili a seguito di una unica richiesta, è relativo a pagamenti e adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi.
Il Durc è previsto per le seguenti attività:

  • per tutti gli appalti pubblici, intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture ( D.Leg.vi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi), nelle seguenti fasi:
    • In fase di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni;
    • Per l’aggiudicazione dell’appalto, ove pretesa;
    • Per la stipula del contratto;
    • Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture;
    • Per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
  • Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
  • Per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell’inizio dei lavori;
  • Per il rilascio dell’ attestazione SOA;
  • Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori;
  • Per l’assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.

Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.

Con messaggio 16 marzo 2015, n. 1894, l’INPS, su conforme indicazione del Ministero del Lavoro, ha precisato che la validità del DURC per lavori edili per i soggetti privati torna ad essere pari a 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015.

Ciò in quanto la previsione che aveva esteso a 120 giorni la validità del DURC per i lavoratori edili privati aveva efficacia solo fino al 31 dicembre 2014 (1) e ad oggi non è stato emanato il decreto ministeriale (2) che consentirà la consultazione della regolarità contributiva in modalità esclusivamente telematica (DURC on line), in esito al quale, anche per i lavori in parola, la risultanza della consultazione tornerà ad avere validità di 120 giorni.

Maggiori informazioni sono disponibili direttamente da questo link

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(1) art. 31, comma 8-sexies, d.l. n. 69/2013, convertito, con modifiche, dalla legge n. 98/2013

(2) DM ex art. 4, comma 2, d.l. n. 34/2014, convertito dalla legge n. 78/2014

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