Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Decreto 7 agosto 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2023, a chiarimento delle disposizioni previste dall’Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), paragrafo 1.8.3.2.
Con questo provvedimento vengono precisate le condizioni per cui le imprese possono essere esentate dalla nomina del consulente ADR. I casi previsti fanno riferimento ai seguenti aspetti:
- Natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali (art. 3);
- Trasporto in colli, con la definizione di un numero massimo di operazioni in ambito annuale e mensile, caratterizzate dal rispetto della quantità massima ai fini dell’esenzione parziale (art. 4)
- Spedizioni occasionali, con la definizione di una quantità massima annuale ed un numero massimo di operazioni in ambito annuale e mensile, associati a trasporti con determinate modalità di imballaggio e categorie (art. 5)
- Esclusione dal campo di applicazione (art. 6)
È opportuno precisare che l’esenzione dalla nomina prevede comunque il rispetto di tutte le altre disposizioni previste dal regolamento, compresa la formazione specifica per il personale addetto nonché l’obbligo di comunicazione al competente ufficio MCTC di eventuali incidenti gravi o eventi imprevisti che si possano verificare durante le operazioni di gestione delle sostanze pericolose.
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